Corte costituzionale
Ordinanza n. 686/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 686
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 686/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:686
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13150
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 250 cod. civ., denunziato - in riferimento agli artt. 3, 2, e 31, secondo comma, Cost. - nella parte in cui "non prevede (...) che il riconoscimento di infrasedicenne, non riconosciuto da alcuno dei genitori non possa avvenire o non produca effetto, senza il concorso della volonta' di legale rappresentante del minore".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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