Corte costituzionale
Ordinanza n. 669/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 669
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 669/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:669
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 6 del 8 gennaio 1952
- art. 1, legge n. 991 del 31 luglio 1956
- art. 4, legge n. 319 del 22 luglio 1975
- art. 2, comma 6, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 10, comma 3, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 7, legge n. 319 del 22 luglio 1975
- art. 22, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 5, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 3, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 4, legge n. 576 del 20 settembre 1980
Parametri
Massime
Massima n. 13133
Ai fini del trattamento previdenziale forense, la chiara differenza esistente tra la condizione dell'avvocato che si iscriva alla Cassa dopo aver maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, rispetto a quella dell'avvocato che si iscriva senza aver maturato tale diritto, rende legittima l'esclusione dei primi (ed, in particolare dei professionisti che abbiano acquistato il diritto alla liquidazione di altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della professione forense, o, che abbiano maturato la sola pensione i.n.p.s. di invalidita' senza diritto a quella ordinaria di vecchiaia) dalla possibilita' dell'iscrizione stessa. Peraltro, sussistendo la razionalita' dell'innovazione legislativa che elimina tale condizione ostativa, e' inevitabile la fissazione di un momento temporale di decorrenza dalla innovazione medesima e non vi e' preclusione per il legislatore di regolare con nome diverse situazioni diverse, attuando, per quanto concerne specificamente il sistema previdenziale, i miglioramenti del sistema con gradualita, al fine di contemperare razionalmente, le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilita' finanziarie.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, L. 8 gennaio 1952, n.6 e 1 L. 31 luglio 1956, n.991, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 132/1984, 28/1984, 180/1982, 65/1979.
Massima n. 13134
Ai fini della corresponsione della prestazione previdenziale, non costituisce esercizio manifestamente irrazionale alla discrezionalita' legislativa negare la prestazione stessa in dipendenza dell'accertata sussistenza, in capo all'assicurato, di determinate potenzialita' economiche. Peraltro, sussistendo la razionalita' di una innovazione legislativa e' inevitabile la fissazione di un momento temporale di decorrenza della innovazione medesima e vi e' preclusione per il legislatore di regolare con nome diverse situazioni diverse, attuando,per quanto concerne specificamente il sistema previdenziale, i miglioramenti del sistema con gradualita, al fine di contemperare razionalmente, le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilita finanziarie.(Manifestainfondatezza - in riferimento agli artt.l 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art.4, L. 22 luglio 1975, n. 319, nella parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidita' ad avvocati e procuratori al requisito della non iscrizione ai ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni di lire. - cfr. S. n. 132 e 28/1984, 18o/82, 65/79.
Massima n. 13135
E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt.2, sesto comma, e 10, terzo comma, LO. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - in quanto, prevedono che per gli avvocati e procuratori, i quali continuino a mantenere l'iscrizione negli albi professionali, pur dopo il conseguimento della pensione della vecchiaia, l'importo di questa e' decurtato di un terzo e che la prosecuzione, dopo tale momento, dell'esercizio della professione comporta l'obbligo dell'assicurato di ulteriore versamento di contributi al pari dei professionisti non ancora pensionati. - cfr. S. n. 132/1984.
Massima n. 13136
E' manifestamente infondata in quanto gia' riconosciuta non fondata con precedente sentenza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, L: 20 settembre 198o, n. 576, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost. - per quanto concerne le condizioni e i limiti posti all'erogazione delle provvidenze della Cassa nazionale forense nei confronti degli iscritti ultraquarantenni. - cfr. S. n. 132/1984.
Massima n. 13137
E' manifestamente inammissibile, per inapplicabilita' delle norme denunziate nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 , L. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost. - per quanto concerne le condizioni e limiti posti all'erogazione delle provvidenze della Cassa nazionale forense nei confronti degli iscritti ultraquarantenni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 20 settembre 1980 n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:
A) degli artt. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), e 1 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
B) dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
C) degli artt. 2, sesto comma, e 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ravenna con l'ordinanza in epigrafe; nonché dello stesso art. 10, terzo comma, e degli artt. 24 della legge n. 576 del 1980 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
D) dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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