Corte costituzionale
Ordinanza n. 66/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 66/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:66
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10240
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione di legittimita` costituzionale in difetto di motivazione circa la rilevanza della stessa, pur nell'auspicio che in ordine alla norma denunziata, possa essere previsto un intervento 'de iure condendo', da parte del legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 677 cod.pen. sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - in quanto viene incriminata l'omissione dei necessari lavori, per edifici o costruzioni che minacciano rovina anche nel caso di sproporzione tra il costo di essi e il valore del manufatto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 677 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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