Corte costituzionale

Ordinanza n. 650/1988

Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 650

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
650/1988
Data di deposito
16 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:650

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 2 del 22 gennaio 1973
  • legge n. 36 del 23 marzo 1973
  • art. 4, decreto-legge n. 2 del 22 gennaio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 13127

In materia di eventi calamitosi, non e' affatto irragionevole che il legislatore abbia risolto il problema della decorrenza o scadenza dei termini processuali - in ordine al quale, consapevolmente, viene dettata una normativa particolare, diversa da quella emanata in altre circostanze prive del requisito della straordinarieta', collegato alla natura dell'evento - nel senso di sanare soltanto quegli effetti, prodotti dalla calamita', che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini stesse possano aver ostacolato in misura piu' consistente la tutela giurisdizionale. Al riguardo, costituisce un mero inconveniente, inidoneo ad inficiare la ragionevolezza della valutazione operata dal legislatore nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti) l'ipotesi del termine processuale scadente un solo giorno dopo la fine del previsto periodo di sospensione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in L. 23 marzo 1973, n. 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36 ("Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indica in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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