Corte costituzionale
Ordinanza n. 650/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 650
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 650/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:650
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 2 del 22 gennaio 1973
- legge n. 36 del 23 marzo 1973
- art. 4, decreto-legge n. 2 del 22 gennaio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 13127
In materia di eventi calamitosi, non e' affatto irragionevole che il legislatore abbia risolto il problema della decorrenza o scadenza dei termini processuali - in ordine al quale, consapevolmente, viene dettata una normativa particolare, diversa da quella emanata in altre circostanze prive del requisito della straordinarieta', collegato alla natura dell'evento - nel senso di sanare soltanto quegli effetti, prodotti dalla calamita', che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini stesse possano aver ostacolato in misura piu' consistente la tutela giurisdizionale. Al riguardo, costituisce un mero inconveniente, inidoneo ad inficiare la ragionevolezza della valutazione operata dal legislatore nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti) l'ipotesi del termine processuale scadente un solo giorno dopo la fine del previsto periodo di sospensione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in L. 23 marzo 1973, n. 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36 ("Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indica in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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