Corte costituzionale
Ordinanza n. 62/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 62/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge n. 392 del 27 luglio 1989
- art. 62, ultimo co., legge n. 392 del 27 luglio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 10236
Il costo di produzione fissato dall'art. 14, L.n. 392 del 1978, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, tiene conto - per consolidata interpretazione giurisprudenziale - anche della svalutazione monetaria verificatasi fra tale data e quella di entrata in vigore della legge n. 392, sicche` il meccanismo di calcolo ancorato alle variazioni dell'indice ISTAT (art. 24) non rappresenta un correttivo diretto del costo medesimo, ma uno strumento di aggiornamento annuale del canone a parziale recupero della svalutazione, e, come tale trova applicazione soltanto a partire dall'entrata in vigore della L.n.392;in tal modo confi- gurandosi un sistema normativo coerente con l'intento di stabi- lire un complesso di controlli sui prezzi delle locazioni abita- tive, attraverso una serie molteplice di scelte legislative, frutto di discrezionale bilanciamento di interessi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 42, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 24 e 62, ultimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui prevedono che il canone degli immobili ultimati entro il 1975 possa essere aggiornato soltanto in base alla variazione dell'indice ISTAT verificatasi successivamente all'en- trata in vigore della legge stessa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 62, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata dal Pretore di La Spezia e Bari con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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