Corte costituzionale

Ordinanza n. 597/1988

Corte cost., ord. 31 maggio 1988, n. 597

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
597/1988
Data di deposito
31 maggio 1988
Data di decisione
12 maggio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:597

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 42, legge n. 203 del 3 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 9156

La norma dell'art. 49 L. 203/1982 - secondo cui in caso di successione, gli eredi coltivatori diretti del fondo hanno diritto di continuare la conduzione anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi non diretti coltivatori, e sono considerati affittuari di queste - non si risolve in un privilegio in vantaggio di singoli coeredi, in quanto e' volta a garantire l'interesse pubblico alla conservazione dell'azienda produttiva; ne' essa contrasta con il precetto dell'eguaglianza, stante l'obiettiva diversita' delle situazioni dei coeredi che abbiano o non continuato a coltivare lo stesso fondo; e neppure concreta alcuna forma di esproprio, limitandosi a costituire un rapporto di affitto forzoso tra coeredi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 L. 1982 n. 203, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 Cost.).

Massima n. 9158

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' dell'art. 42 L. 1982 n. 203 per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la risoluzione anticipata del contratto di affitto da parte del proprietario coltivatore diretto concedente (ex art. 49 L. cit.), anche in relazione agli affitti costituiti dopo l'entrata in vigore della legge medesima, poiche' l'ordinanza di rimessione non chiarisce se i regolamenti possiedano i requisiti richiesti dal predetto art. 42 e quindi se l'impugnativa sia effettivamente rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 1180 e 1181/84);

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n. 1181/84).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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