Corte costituzionale
Ordinanza n. 597/1988
Corte cost., ord. 31 maggio 1988, n. 597
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 597/1988
- Data di deposito
- 31 maggio 1988
- Data di decisione
- 12 maggio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:597
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 42, legge n. 203 del 3 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 9156
La norma dell'art. 49 L. 203/1982 - secondo cui in caso di successione, gli eredi coltivatori diretti del fondo hanno diritto di continuare la conduzione anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi non diretti coltivatori, e sono considerati affittuari di queste - non si risolve in un privilegio in vantaggio di singoli coeredi, in quanto e' volta a garantire l'interesse pubblico alla conservazione dell'azienda produttiva; ne' essa contrasta con il precetto dell'eguaglianza, stante l'obiettiva diversita' delle situazioni dei coeredi che abbiano o non continuato a coltivare lo stesso fondo; e neppure concreta alcuna forma di esproprio, limitandosi a costituire un rapporto di affitto forzoso tra coeredi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 L. 1982 n. 203, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 Cost.).
Massima n. 9158
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' dell'art. 42 L. 1982 n. 203 per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la risoluzione anticipata del contratto di affitto da parte del proprietario coltivatore diretto concedente (ex art. 49 L. cit.), anche in relazione agli affitti costituiti dopo l'entrata in vigore della legge medesima, poiche' l'ordinanza di rimessione non chiarisce se i regolamenti possiedano i requisiti richiesti dal predetto art. 42 e quindi se l'impugnativa sia effettivamente rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 1180 e 1181/84);
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n. 1181/84).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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