Corte costituzionale

Ordinanza n. 590/1988

Corte cost., ord. 31 maggio 1988, n. 590

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
590/1988
Data di deposito
31 maggio 1988
Data di decisione
12 maggio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:590

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 1441 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 13121

La composizione in numero pari del collegio del Tribunale per i minorenni e' intesa a favorire il piu' intenso e costruttivo confronto tra le diverse esperienze di cui sono portatori i singoli membri, e consente all'organo giurisdizionale di autodeterminare il proprio 'modus operandi' per superare al proprio interno ogni circostanza eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione. In ogni caso, l'opzione tra diverse forme di composizione ovvero tra vari possibili meccanismi di votazione sarebbe certamente di competenza del legislatore, trattandosi di scelta che ricade nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 Cost.. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art.24, comma primo, Cost., e relativa all'art. 4, L. 27 dicembre 1956 n. 1441, nella parte in cui determina in numero pari i componenti del Collegio del Tribunale per i minorenni e non prevede alcun meccanismo per stabilire, in caso di parita' di voti, quale soluzione debba prevalere).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441 ("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"), sostitutivo dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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