Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1988

Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
58/1988
Data di deposito
21 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:58

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 5, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 20, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 6, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 4, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 27, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 1, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 10232

La separazione delle professioni forensi deriva ed e` giustificata dalla diversa ampiezza dei compiti e delle funzioni attribuiti al procuratore legale e all'avvocato, nell'ambito di una scelta riservata alla discrezionalita` del legislatore, e la garanzia del diritto al lavoro non preclude a quest'ultimo di regolarne l'esercizio nell'interesse generale. (Manifesta infon- datezza - in riferimento agli artt. 4 e 33 Cost. - della que- stione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 1,2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e succ. modif., nella parte in cui pongono limitazioni alle attribuzioni del procuratore legale e richiedono il superamento di un ulteriore esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attivita` di avvoca- to). - v. S. n. 54/1966; 54/1977; n. 83/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ("Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 33 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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