Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10228
L'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della parte soccombente in giudizio non viola il diritto di difesa, leso solo se esso risulti di difficile o impossibile esplicazione, ne` il diritto alla tutela giurisdizionale che non e` cosi` assoluto ed incondizionato da consentire scopi sterili o dilatori. Inoltre le prestazioni pecuniarie previste a titolo sanzionatorio non rientrano nell'ambito di applicazione del principio della capacita` contributiva in quanto non assolvono alle finalita` proprie dei tributi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 53, comma primo, Cost. - dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui prevede una soprattassa di valore doppio nei confronti del contribuente, qualora il ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio venga respinto e, nella parte in cui, ai fini dell'applicazione della soprattassa stessa, commisurata all'ammontare dell'imposta, non tiene conto del fenomeno inflattivo). - cfr. Sent. n. 69/1964. - " Sent. n. 109/1973. - v. Sent. n. 239/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 53, primo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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