Corte costituzionale
Ordinanza n. 520/1988
Corte cost., ord. 5 maggio 1988, n. 520
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 520/1988
- Data di deposito
- 5 maggio 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:520
Norme oggetto del giudizio
- art. 85, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 48 del 25 novembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9229
La norma di cui all'art. 85, primo comma, della legge regionale della Lombardia n. 48 del 1973 e' disposizione di carattere transitorio, circoscritta nell'oggetto e nel contenuto - come inteso a regolare un particolare momento dello status economico (ammontare dell'indennita' di fine rapporto) del personale trasferito, o comandato, presso la Regione alla cessazione del rapporto di impiego - e non concerne il complesso delle prestazioni previdenziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, primo comma, della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48, denunziato in riferimento all'art. 117 Cost.).
Massima n. 9230
La norma di cui all'art. 85, primo comma della legge regionale n. 48 del 1973 lungi dal concretare una disparita' di trattamento, attua l'omogeneizzazione della indennita' di fine rapporto del personale regionale proveniente dallo Stato e da enti locali e, avendo efficacia "interna" e temporanea, risulta impedito il riferimento a categorie esterne, ai fini della valutazione di ritenute disuguaglianze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, primo comma, Legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 ("Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale") sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza del 15 novembre 1981 (n. 462 del R.O. 1982) e dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 26 aprile 1983 (n. 401 del R.O. 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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