Corte costituzionale
Ordinanza n. 52/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 52/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 20 settembre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10224
Le agevolazioni tributarie di qualsiasi specie, quali ne siano le finalita`, hanno palese carattere derogatorio e la loro determinazione costituisce frutto di scelte, insindacabili nei limiti della ragionevolezza, del legislatore, il quale, d'altra parte, nella commisurazione delle deducibilita`, e` tenuto a seguire un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino. Pertanto, sembra doversi escludere che il legislatore, ai fini della determinazione dell'I.R.PE.F. sui redditi d'impresa, possa disporre per singole categorie di beni o d'imprese, con una deducibilita` dei costi rigorosamente aderente alle svariate situazioni di fatto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui limita per tutti i tipi di impresa, la deducibilita` dei costi di manutenzione, riparazione, ammortamento e trasformazione al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili e autorizza il Ministro delle finanze a stabilire con apposito decreto criteri diversi di deduzione per specifici settori di attivita` economiche). - cfr. Sent. nn. 134/1982 e 108/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, - Istituzione e disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Belluno e da quella di primo grado di Udine, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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