Corte costituzionale

Ordinanza n. 485/1988

Corte cost., ord. 27 aprile 1988, n. 485

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
485/1988
Data di deposito
27 aprile 1988
Data di decisione
20 aprile 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:485

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge n. 1397 del 27 novembre 1960
  • art. 12, legge n. 613 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 9070

L'art. 38 Cost. (garanzia della previdenza e dell'assistenza sociale) non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarita' delle singole situazioni, e la posizione dell'amministratore di imprese con personalita' giuridica non e' assimilabile a quella del semplice lavoratore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, L. 27 novembre 1960 n. 1397, in quanto esclude dall'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciale, e dalla connessa tutela previdenziale, gli amministratori di societa' aventi personalita' giuridica, ancorche' esercitino l'impresa con il lavoro proprio e partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza).

Massima n. 9072

L'art. 38 Cost. (garanzia della previdenza e dell'assistenza sociale) non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarita' delle singole situazioni, e le diversita' che contraddistinguono il lavoro autonomo rispetto a quello subordinato escludono l'assimilabilita' delle relative posizioni. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, L. 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui - disponendo che i contributi indebitamente versati vadano restituiti agli esercenti attivita' commerciali, con conseguente annullamento della posizione assicurativa - determina disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali l'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 prevede che rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso e' stato effettuato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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