Corte costituzionale
Ordinanza n. 468/1988
Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 468
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 468/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:468
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, legge provincia Bolzano n. 34 del 24 novembre 1980
- art. 74, legge provincia Bolzano n. 34 del 24 novembre 1980
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 9049
A seguito dell'entrata in vigore delle leggi provinciali di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45 e 21 gennaio 1987, n. 4, e' necessario restituire gli atti al giudice a quo affinche' alla luce di esse - ed in particolare, rispettivamente, degli artt. 4, terzo comma e 49 - proceda ad un nuovo esame della rilevanza in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto e dell'art. 74, Legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34. La prima questione e' stata sollevata per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., nella parte in cui il predetto art. 2, comma quinto, prevede che il termine decennale per l'espropriazione, decorrente dall'approvazione del piano urbanistico comunale, deve intendersi rispettato, oltreche' nell'ipotesi di intervenuta acquisizione delle aree, anche "qualora...sia stato emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione e/o divisione materiale, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni"; con la seconda questione e' stato denunziato l'art. 74 in quanto esso prevede l'applicazione del precedente art. 2 anche quando il decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale sia stato emesso prima della entrata in vigore della legge stessa, con violazione del principio generale dell'ordinamento (artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il T.A.A.) di irretroattivita' delle leggi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze