Corte costituzionale
Ordinanza n. 463/1988
Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 463
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 463/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:463
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 2, legge n. 194 del 22 maggio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9038
Nel procedimento previsto dall'art. 12, secondo comma, L. n. 194 del 1978, per l'interruzione volontaria della gravidanza della donna minorenne, non viene in causa l'interesse del concepito, avendo il provvedimento del Giudice tutelare carattere di mera integrazione della volonta' della minore e rimanendo esso esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste dal legislatore per consentire l'interruzione stessa: nella specie, trattasi di provvedimento limitato alla sola generica sfera della capacita' del soggetto, di dare adeguata valutazione alla gravita' e all'importanza dell'atto da compiere. Il procedimento, conseguentemente, non e' lesivo ne' del diritto di difesa, nel caso in cui il giudice competente a decidere sia lontano dal domicilio della minore ne' del principio del "giudice naturale", in quanto, al riguardo, e' sufficiente la mancanza di ogni determinazione discrezionale da parte di pubbliche autorita', circa la designazione del giudice stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, Legge 22 maggio 1978, n. 194, denunziato - in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, primo comma, Cost. - per quanto concerne il procedimento previsto per l'interruzione della gravidanza della donna di eta' inferiore ai diciotto anni). - cfr. S.nn. 109/1981, 196/1987, 1/1965, 6/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978 n. 194 (Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di Urbino, con ordinanza 25 gennaio 1982 (n. 131/82 reg. ord.) in riferimento agli artt. 24, secondo co. e 25, primo co. Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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