Corte costituzionale

Ordinanza n. 463/1988

Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 463

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
463/1988
Data di deposito
14 aprile 1988
Data di decisione
25 marzo 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:463

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 2, legge n. 194 del 22 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 9038

Nel procedimento previsto dall'art. 12, secondo comma, L. n. 194 del 1978, per l'interruzione volontaria della gravidanza della donna minorenne, non viene in causa l'interesse del concepito, avendo il provvedimento del Giudice tutelare carattere di mera integrazione della volonta' della minore e rimanendo esso esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste dal legislatore per consentire l'interruzione stessa: nella specie, trattasi di provvedimento limitato alla sola generica sfera della capacita' del soggetto, di dare adeguata valutazione alla gravita' e all'importanza dell'atto da compiere. Il procedimento, conseguentemente, non e' lesivo ne' del diritto di difesa, nel caso in cui il giudice competente a decidere sia lontano dal domicilio della minore ne' del principio del "giudice naturale", in quanto, al riguardo, e' sufficiente la mancanza di ogni determinazione discrezionale da parte di pubbliche autorita', circa la designazione del giudice stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, Legge 22 maggio 1978, n. 194, denunziato - in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, primo comma, Cost. - per quanto concerne il procedimento previsto per l'interruzione della gravidanza della donna di eta' inferiore ai diciotto anni). - cfr. S.nn. 109/1981, 196/1987, 1/1965, 6/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978 n. 194 (Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di Urbino, con ordinanza 25 gennaio 1982 (n. 131/82 reg. ord.) in riferimento agli artt. 24, secondo co. e 25, primo co. Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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