Corte costituzionale

Ordinanza n. 461/1988

Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 461

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
461/1988
Data di deposito
14 aprile 1988
Data di decisione
25 marzo 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:461

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 283 del 30 aprile 1962

Parametri

Massime

Massima n. 9033

Il procedimento di prelievo e di prima analisi previsto dall'art. 1, L. n. 283 del 1962 si differenzia dalla disciplina di cui all'art. 15, settimo comma, L.n. 319 del 1976, mancando in esso il presupposto necessario perche' possa venire in discussione il diritto di difesa del titolare dell'esercizio: legittimamente, e' percio' esclusa l'applicabilita' delle garanzie stabilite dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater cod.proc.pen. prevista invece nella successiva procedura della revisione delle analisi stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - "nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dell'esercizio affinche'questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi"). - v. S.n. 248/1983; cfr. S.n. 15/1986, 149/1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di S. Anastasia con ordinanza del 25 marzo 1985, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 7 febbraio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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