Corte costituzionale
Ordinanza n. 461/1988
Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 461
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 461/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:461
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 283 del 30 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 9033
Il procedimento di prelievo e di prima analisi previsto dall'art. 1, L. n. 283 del 1962 si differenzia dalla disciplina di cui all'art. 15, settimo comma, L.n. 319 del 1976, mancando in esso il presupposto necessario perche' possa venire in discussione il diritto di difesa del titolare dell'esercizio: legittimamente, e' percio' esclusa l'applicabilita' delle garanzie stabilite dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater cod.proc.pen. prevista invece nella successiva procedura della revisione delle analisi stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - "nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dell'esercizio affinche'questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi"). - v. S.n. 248/1983; cfr. S.n. 15/1986, 149/1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di S. Anastasia con ordinanza del 25 marzo 1985, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 7 febbraio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze