Corte costituzionale
Ordinanza n. 457/1988
Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 457
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 457/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:457
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 744 del 18 dicembre 1981
- art. 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978
- art. 4, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9035
E' manifestamente infondata in quanto concerne la richiesta di pronunce ablative su scelte del legislatore gia' ritenute non irragionevoli, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - poiche' ai fini della valutazione delle cause ostative per la determinazione dell'indulto, impone di tener conto delle condanne passate in giudicato nel periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza. - cfr. S.n. 141/1984; O.n. 534/1987.
Massima n. 9036
Nella determinazione dell'indulto il riferimento esclusivo alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne attiene ai criteri di determinazione della pena e non alle modalita' di esecuzione di essa: pertanto e' del tutto inconferente al riguardo, il richiamo al principio della funzione rieducativa della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b),stesso d.P.R. n. 413/1978, in quanto viene fatto esclusivo riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 413/1978, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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