Corte costituzionale

Ordinanza n. 457/1988

Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 457

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
457/1988
Data di deposito
14 aprile 1988
Data di decisione
25 marzo 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:457

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 744 del 18 dicembre 1981
  • art. 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978
  • art. 4, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978

Parametri

Massime

Massima n. 9035

E' manifestamente infondata in quanto concerne la richiesta di pronunce ablative su scelte del legislatore gia' ritenute non irragionevoli, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - poiche' ai fini della valutazione delle cause ostative per la determinazione dell'indulto, impone di tener conto delle condanne passate in giudicato nel periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza. - cfr. S.n. 141/1984; O.n. 534/1987.

Massima n. 9036

Nella determinazione dell'indulto il riferimento esclusivo alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne attiene ai criteri di determinazione della pena e non alle modalita' di esecuzione di essa: pertanto e' del tutto inconferente al riguardo, il richiamo al principio della funzione rieducativa della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b),stesso d.P.R. n. 413/1978, in quanto viene fatto esclusivo riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 413/1978, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze