Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1988

Corte cost., ord. 31 marzo 1988, n. 395

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
395/1988
Data di deposito
31 marzo 1988
Data di decisione
23 marzo 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:395

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 3, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
  • art. 37, comma 2, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 13680

Nessuna norma costituzionale garantisce il principio del doppio grado di giudizio, e l'art. 125, comma secondo, Cost., prevedendo che nella regione sono istituiti organi di giusitizia amministrativa di primo grado, comporta soltanto l'impossibilita' di attribuire ai T.A.R. competenze giurisdizionali in unico grado, garantendo cosi' il doppio grado per le sole controversie che il legislatore ordinario attribuisca ai suddetti organi. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, commi secondo e terzo, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui attribuisce esclusivamente al Consiglio di Stato in unico grado la competenza in ordine ad alcuni ricorsi per l'ottemperanza del giudicato civile e amministrativo). - S. nn. 41/1965, 22 e 117/1973, 186/1980, 78/1984, 80/1988; 62/1981, 8/1982.

Massima n. 13681

L'attribuzione, in unico grado, al Consiglio di Stato (anziche' al T.A.R. ed al Consiglio stesso in grado di appello) di alcuni ricorsi per ottemperanza del giudicato civile e amministrativo,non implica violazione dell'art. 3 Cost., tenuto anche conto della "peculiarita' del contesto" in cui tali ricorsi di collocano. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, commi secondo e terzo, L. 6 dicembre 1971, n. 1034). - v. S. nn. 62/1981, 80/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma secondo e terzo, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, in riferimento agli artt. 3 e 125 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze