Corte costituzionale
Ordinanza n. 395/1988
Corte cost., ord. 31 marzo 1988, n. 395
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 395/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:395
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 3, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 37, comma 2, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 13680
Nessuna norma costituzionale garantisce il principio del doppio grado di giudizio, e l'art. 125, comma secondo, Cost., prevedendo che nella regione sono istituiti organi di giusitizia amministrativa di primo grado, comporta soltanto l'impossibilita' di attribuire ai T.A.R. competenze giurisdizionali in unico grado, garantendo cosi' il doppio grado per le sole controversie che il legislatore ordinario attribuisca ai suddetti organi. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, commi secondo e terzo, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui attribuisce esclusivamente al Consiglio di Stato in unico grado la competenza in ordine ad alcuni ricorsi per l'ottemperanza del giudicato civile e amministrativo). - S. nn. 41/1965, 22 e 117/1973, 186/1980, 78/1984, 80/1988; 62/1981, 8/1982.
Massima n. 13681
L'attribuzione, in unico grado, al Consiglio di Stato (anziche' al T.A.R. ed al Consiglio stesso in grado di appello) di alcuni ricorsi per ottemperanza del giudicato civile e amministrativo,non implica violazione dell'art. 3 Cost., tenuto anche conto della "peculiarita' del contesto" in cui tali ricorsi di collocano. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, commi secondo e terzo, L. 6 dicembre 1971, n. 1034). - v. S. nn. 62/1981, 80/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma secondo e terzo, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, in riferimento agli artt. 3 e 125 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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