Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/1988

Corte cost., ord. 31 marzo 1988, n. 386

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
386/1988
Data di deposito
31 marzo 1988
Data di decisione
23 marzo 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:386

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13671

L'onere, posto a carico della parte istante, di informarsi circa l'esito del procedimento di autorizzazione al sequestro giudiziario non puo' considerarsi intrinsecamente irrazionale in quanto intimamente connesso alla richiesta della misura cautelare, e dunque non comporta alcuna violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il termine di trenta giorni, stabilito, a pena di inefficacia, per l'esecuzione del sequestro, decorra dalla pronuncia anziche' dalla comunicazione del provvedimento, anche se emesso fuori d'udienza).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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