Corte costituzionale
Ordinanza n. 386/1988
Corte cost., ord. 31 marzo 1988, n. 386
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 386/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:386
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13671
L'onere, posto a carico della parte istante, di informarsi circa l'esito del procedimento di autorizzazione al sequestro giudiziario non puo' considerarsi intrinsecamente irrazionale in quanto intimamente connesso alla richiesta della misura cautelare, e dunque non comporta alcuna violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il termine di trenta giorni, stabilito, a pena di inefficacia, per l'esecuzione del sequestro, decorra dalla pronuncia anziche' dalla comunicazione del provvedimento, anche se emesso fuori d'udienza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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