Corte costituzionale
Ordinanza n. 360/1988
Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 360
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 360/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:360
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 5 del 10 aprile 1980
Parametri
- art. 73, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 128, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 13637
Nell'esercizio delle competenze attribuitele (rispettivamente dagli artt. 73 e 5 dello Statuto) in materia tributaria e di ordinamento dei Comuni e quando sia soddisfatta la condizione del rispetto dei principi della legislazione statale, ben puo' la Regione Trentino-Alto Adige istituire e regolamentare tributi propri su atti dei Comuni, anche discostandosi dalla disciplina statale relativa, nella specie, alle tasse trasferite ai comuni sui medesimi atti (art. 8 D.L. n. 702 del 1978). Ne', in particolare, la legge regionale (impugnata), che devolve solo in parte (per il 60%) ai Comuni il gettito del tributo (regionale) istituito, riservandone la restante parte (per il 40%) alla regione in relazione agli oneri di accertamento e di esazione, eccede i limiti della competenza regionale (ex art. 73 st. sp.); ma neppure viola gli art. 5, 119 e 128 Cost. poiche' essa non preclude il perseguimento della finalita' (da tali articoli richiesta) di assicurare ai Comuni mezzi finanziari per l'esercizio delle loro funzioni normali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 Legge Reg. Trentino-Alto Adige 10 aprile 1980, n. 5 sollevata in riferimento agli artt. 73 St. sp. e 5, 117, 119 e 128, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 10 aprile 1980, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 73 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, 5, 117, 119 e 128 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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