Corte costituzionale
Ordinanza n. 36/1988
Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 36/1988
- Data di deposito
- 19 gennaio 1988
- Data di decisione
- 13 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:36
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10203
L'abitazione non puo` configurarsi quale presupposto indispensabile dei diritti inviolabili menzionati dall'art. 2 Cost.; ne` puo` ritenersi che l'art. 47 Cost. individui e tuteli un diritto all'abitazione distinto da quello di proprieta` dell'abitazione medesima. - cfr. S.n. 252/1983
Massima n. 10204
La disciplina del rilascio dell'immobile sottoposto ad espropriazione forzata - la cui tempestiva acquisizione da parte dell'aggiudicatario e` intesa ad assicurare il buon esito delle vendite effettuate nell'ambito delle procedure espropriative - riflette situazioni ed esigenze oggettivamente diverse da quelle proprie del rilascio dell'immobile alla scadenza della locazione (regolate ex lege n. 392 del 1978), a nulla rilevando il fatto che l'espropriato abiti l'immobile. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 586 cod. proc.civ., nella parte in cui stabilisce che, avvenuto il versa- mento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronunci decreto con il quale, trasferendo all'aggiudicatario l'immobile espropriato, ingiunge, all'ex-proprietario che lo abiti, l'immediato rilascio del bene medesimo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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