Corte costituzionale
Ordinanza n. 352/1988
Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 352/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:352
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 13630
E' manifestamente inammissibile - per inapplicabilita' della norma denunziata nel giudizio a quo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in quanto la norma - in violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - esclude dalla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali i religiosi che prestano la propria opera alle dipendenze di enti concordatari. - v. S. n. 108/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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