Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/1988

Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 352

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
352/1988
Data di deposito
24 marzo 1988
Data di decisione
11 marzo 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:352

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 13630

E' manifestamente inammissibile - per inapplicabilita' della norma denunziata nel giudizio a quo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in quanto la norma - in violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - esclude dalla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali i religiosi che prestano la propria opera alle dipendenze di enti concordatari. - v. S. n. 108/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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