Corte costituzionale
Ordinanza n. 341/1988
Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 341/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge provincia Bolzano n. 29 del 1° agosto 1980
- art. 30, comma 3, legge provincia Bolzano n. 46 del 21 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 10663
Non sussiste disparita` di trattamento - essendo nettamente diverse le situazioni poste a raffronto - tra gli eredi del minorato che ha ottenuto il riconoscimento di tale sua condizione prima della morte e quelli del minorato che non lo ha ottenuto, ai fini del pagamento dei ratei dell'indennita` di accompagnamento spettanti al de cuius. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 agosto 1978, n. 46, come modificato dall'art. 2 - recte: art. 1 - della legge della stessa Provincia 1 agosto 1980, n. 29).
Massima n. 10664
Anche agli eredi della persona asseritamente inabile, deceduta dopo l'accertamento medico legale che abbia avuto esito negativo, e` assicurata la tutela giudiziale dei diritti purche`, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, venga proposto il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 21 agosto 1978, n. 46, come modificato dall'art. 2 - recte: art. 1 - della legge della Provincia di Bolzano 1 agosto 1980, n. 29).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46 come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge della stessa provincia 1° agosto 1980 n. 29, sollevate dal Pretore di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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