Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/1988

Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
341/1988
Data di deposito
24 marzo 1988
Data di decisione
11 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:341

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge provincia Bolzano n. 29 del 1° agosto 1980
  • art. 30, comma 3, legge provincia Bolzano n. 46 del 21 agosto 1978

Parametri

Massime

Massima n. 10663

Non sussiste disparita` di trattamento - essendo nettamente diverse le situazioni poste a raffronto - tra gli eredi del minorato che ha ottenuto il riconoscimento di tale sua condizione prima della morte e quelli del minorato che non lo ha ottenuto, ai fini del pagamento dei ratei dell'indennita` di accompagnamento spettanti al de cuius. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 agosto 1978, n. 46, come modificato dall'art. 2 - recte: art. 1 - della legge della stessa Provincia 1 agosto 1980, n. 29).

Massima n. 10664

Anche agli eredi della persona asseritamente inabile, deceduta dopo l'accertamento medico legale che abbia avuto esito negativo, e` assicurata la tutela giudiziale dei diritti purche`, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, venga proposto il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 21 agosto 1978, n. 46, come modificato dall'art. 2 - recte: art. 1 - della legge della Provincia di Bolzano 1 agosto 1980, n. 29).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46 come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge della stessa provincia 1° agosto 1980 n. 29, sollevate dal Pretore di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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