Corte costituzionale
Ordinanza n. 328/1988
Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 328/1988
- Data di deposito
- 17 marzo 1988
- Data di decisione
- 10 marzo 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:328
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10621
E' manifestamente inammissibile, in quanto implica l'esercizio di scelte discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 509 cod. proc. pen., de- nunziato - per violazione dell'art. 24 Cost. - nella parte in cui non prevede la "legittimazione del difensore ad opporre il decreto di condanna ... nell'ipotesi in cui la notifica del decreto avvenga nei modi e nelle forme di cui all'art. 171, ultimi due commi", per esserne diventata impossibile l'effettua- zione "nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso" dello stesso articolo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 21 marzo 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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