Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1988

Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
328/1988
Data di deposito
17 marzo 1988
Data di decisione
10 marzo 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:328

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10621

E' manifestamente inammissibile, in quanto implica l'esercizio di scelte discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 509 cod. proc. pen., de- nunziato - per violazione dell'art. 24 Cost. - nella parte in cui non prevede la "legittimazione del difensore ad opporre il decreto di condanna ... nell'ipotesi in cui la notifica del decreto avvenga nei modi e nelle forme di cui all'art. 171, ultimi due commi", per esserne diventata impossibile l'effettua- zione "nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso" dello stesso articolo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 21 marzo 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze