Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1988

Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 323

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
323/1988
Data di deposito
17 marzo 1988
Data di decisione
10 marzo 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:323

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10615

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. - per esserne stata gia` dichiarata la non fondatezza con precedente sentenza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen., che sanziona il reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale. - cfr. S. n. 109/1968.

Massima n. 10616

La disciplina concernente il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341, cod. pen.) - a seguito del ripristino della scriminante per la quale la tutela vien meno ogniqualvolta il pubblico ufficiale, con il suo comportamento, tradisce le finalita` che la pubblica amministrazione intendeva perseguire attraverso la pubblica funzione - non puo` piu` ritenersi completamente ispirata al principio autoritario del passato regime fascista, al punto da contrastare con i princi`pi della Costituzione. L'effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tuttora sicuramente esistente, specie in talune ipotesi, potrebbe comunque gia` essere sanata dal legislatore, senza attendere la riforma generale del codice penale. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost. e alla XII disposizione finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen. che sanziona il reato di oltraggio a pubblico ufficiale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., sollevata dal Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e XII Disp. finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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