Corte costituzionale
Ordinanza n. 323/1988
Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 323/1988
- Data di deposito
- 17 marzo 1988
- Data di decisione
- 10 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:323
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- dispdisposizioni transitorie e finali, XII, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 27, Costituzione
Massime
Massima n. 10615
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. - per esserne stata gia` dichiarata la non fondatezza con precedente sentenza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen., che sanziona il reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale. - cfr. S. n. 109/1968.
Massima n. 10616
La disciplina concernente il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341, cod. pen.) - a seguito del ripristino della scriminante per la quale la tutela vien meno ogniqualvolta il pubblico ufficiale, con il suo comportamento, tradisce le finalita` che la pubblica amministrazione intendeva perseguire attraverso la pubblica funzione - non puo` piu` ritenersi completamente ispirata al principio autoritario del passato regime fascista, al punto da contrastare con i princi`pi della Costituzione. L'effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tuttora sicuramente esistente, specie in talune ipotesi, potrebbe comunque gia` essere sanata dal legislatore, senza attendere la riforma generale del codice penale. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost. e alla XII disposizione finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen. che sanziona il reato di oltraggio a pubblico ufficiale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., sollevata dal Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e XII Disp. finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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