Corte costituzionale
Ordinanza n. 322/1988
Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 322/1988
- Data di deposito
- 17 marzo 1988
- Data di decisione
- 10 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 15 giugno 1959
- art. 2, legge n. 62 del 14 febbraio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 10614
Non puo` essere ritenuto irrazionale comminare per il trasporto di persone - nella specie, scolari - effettuato senza il "certificato di abilitazione professionale", la stessa pena prevista per il reato di guida senza patente: nel trasporto di persone infatti - ponendosi nelle mani del guidatore in una sola volta la vita di numerosi soggetti - viene richiesta (D.M. 3 ottobre 1979) anche la conoscenza della responsabilita` che il conducente assume nel trasporto dei viaggiatori e, particolarmente, nel caso di specie in cui, a causa dell'inesperienza propria della giovanissima eta` degli individui, si esige da parte del conducente, la coscienza scrupolosa della particolare responsabilita` assunta. Peraltro, l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi, senza iscrizione all'albo nazionale, e` situazione non paragonabile a quella in esame in quanto altro e` il conseguimento di un'abilitazione (esame di patente, esame di stato, esame abilitativo) e altro l'iscrizione all'albo professionale, che presuppone l'abilitazione, ma con essa non s'identifica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80, comma tredicesimo (rectius undicesimo), d.P.R. 15 giugno 1959, n. 383, cosi` come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974, n. 62, denunziato in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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