Corte costituzionale
Ordinanza n. 294/1988
Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 294/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:294
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, n. 7, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
Massime
Massima n. 10572
L'orientamento della Corte costituzionale, secondo il quale e` inammissibile la questione di costituzionalita` delle norme aventi ad oggetto la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati (in quanto e` compito del legislatore procedere al riequilibrio normativo e alla razionalizzazione del sistema), va ribadito con riferimento alla normativa concernente le analoghe cause ostative 'ex lege' alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, rinnovando al legislatore l'invito a ridisciplinare l'intera materia in modo adeguato alle rilevate esigenze e con coerente uniformita` per l'intera area del pubblico impiego. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione relativa all'art. 8, comma primo, n. 7, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, "nella parte in cui prevede la esclusione o la impossibilita` della nomina ai pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7 del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione"). - S.n. 270/1986; O.nn. 187, 248, 447/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano) con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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