Corte costituzionale
Ordinanza n. 288/1988
Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 288/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, lett. c, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 48, legge n. 576 del 2 dicembre 1975
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 18, legge n. 417 del 26 luglio 1978
- art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 920 del 24 dicembre 1976
- art. 8, decreto-legge n. 260 del 6 luglio 1974
- art. 2, decreto-legge n. 30 del 4 marzo 1976
- legge n. 354 del 14 agosto 1974
- legge n. 160 del 2 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 10563
E' manifestamente infondata - in quanto gia` decisa con sentenza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, comma primo, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nel testo modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114), denunciato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - per la disposta deduzione dal reddito delle persone fisiche, con decorrenza dal 1976, di interessi passivi per i soli mutui ipotecari e per un importo non superiore a lire 3.000.000. - S.n. 143/1982.
Massima n. 10564
In materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, la diversita` di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi - e, in ispecie, la non consentita deducibilita` dei costi di produzione dal reddito dei primi - trova giustificazione nella diversita` obiettiva di situazioni tra le due categorie, e in particolare, nella peculiare situazione dei lavoratori autonomi, i quali debbono affrontare i mezzi per l'organizzazione e lo svolgimento della loro attivita` produttiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - modificato dall'art. 10 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 18 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 - denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53). - S.n. 284/1985
Massima n. 10565
Rientra nella discrezionalita` del legislatore disciplinare, secondo modalita` diverse da quelle adottate nel regime civilistico e lavoristico, gli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonche` la particolarita` dei soggetti e dei presupposti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - successivamente modificato dall'art. 8 D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni in Legge 14 agosto 1974, n. 354, nonche` dall'art. 2 D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito nella Legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 - denunciato per l'esclusione della corresponsione degli interessi, con riguardo ai rimborsi di imposte pagate, per il primo semestre fra la data del versamento del tributo e la data dell'ordinativo e per il pagamento degli stessi ad un tasso del 6% semestrale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.:
10, primo comma, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nel testo modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114;
48 stesso d.P.R. modificato dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall'art. 8 del D.L. 6 luglio 1974 n. 260 convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nonché dall'art. 2 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30 convertito nella legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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