Corte costituzionale
Ordinanza n. 280/1988
Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 280/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:280
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 135 del 15 novembre 1982
- art. 20, legge n. 741 del 10 dicembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 10555
Difetta di rilevanza - ed e`, quindi, manifestamente inammissi- bile - la questione proposta relativamente a norme, di cui il giudice a quo non poteva fare concreta applicazione - in quanto non ancora vigenti - per il caso di specie, risolvibile, non in base al principio della retroattivita` della legge penale piu` favorevole, bensi` in base al principio dell'ordinaria irretroattivita` delle leggi (art. 11, primo comma, disp. legge in generale). (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e della legge Reg. sic. 15 novembre 1982, n. 135: denunciati, il primo, nella parte in cui autorizza le Regioni a prevedere la non necessita` dell'autorizzazione preventiva per l'inizio di lavori edilizi in parziale difformita` dalla concessione; la seconda, per avere dato attuazione al succitato disposto della legge statale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche), e della legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982 n. 135 (Norme per l'attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Messina con ordinanza del 3 gennaio 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze