Corte costituzionale
Ordinanza n. 263/1988
Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 263/1988
- Data di deposito
- 3 marzo 1988
- Data di decisione
- 24 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, ultimo co., legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 19, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 11, comma 1, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 9, legge n. 167 del 18 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 10525
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 19, l. 28 gennaio 1977, n. 10 e 11, ultimo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, per tutti i procedimenti di esproprio e di occupazione non definiti, non mettono l'espropriando in condizione di esercitare il suo diritto di optare, ottenendo un piu` consistente indennizzo, per la cessione volontaria dell'immobile: l'art. 19 l. n. 10/1977, proprio nella parte che rileva ai fini della questione stessa, e` stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo. - cfr. S. n. 5/1980.
Massima n. 10526
E' manifestamente infondata, in quanto gia` risolta nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 11, primo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 9 della l. 18 aprile 1962, n. 167, denunziato - in riferimento all'art. 42 Cost. - nella parte in cui non si prevede che l'autorita` espropriante fissi il termine per l'inizio e il compimento dei lavori, ai fini della esecuzione delle opere comprese nei piani di edilizia economico-popolare. - cfr. S. n. 355/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
A) la manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per l'edificabilità dei suoli"), e 11, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica");
B) la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ("Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare");
C) la manifesta inammissibilità in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 ("Norme per accelerare l'edilizia popolare") convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, e 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ("Norme per l'edilizia popolare"), sollevate con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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