Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1988

Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
263/1988
Data di deposito
3 marzo 1988
Data di decisione
24 febbraio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, ultimo co., legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 19, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 11, comma 1, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 9, legge n. 167 del 18 aprile 1962

Parametri

Massime

Massima n. 10525

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 19, l. 28 gennaio 1977, n. 10 e 11, ultimo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, per tutti i procedimenti di esproprio e di occupazione non definiti, non mettono l'espropriando in condizione di esercitare il suo diritto di optare, ottenendo un piu` consistente indennizzo, per la cessione volontaria dell'immobile: l'art. 19 l. n. 10/1977, proprio nella parte che rileva ai fini della questione stessa, e` stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo. - cfr. S. n. 5/1980.

Massima n. 10526

E' manifestamente infondata, in quanto gia` risolta nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 11, primo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 9 della l. 18 aprile 1962, n. 167, denunziato - in riferimento all'art. 42 Cost. - nella parte in cui non si prevede che l'autorita` espropriante fissi il termine per l'inizio e il compimento dei lavori, ai fini della esecuzione delle opere comprese nei piani di edilizia economico-popolare. - cfr. S. n. 355/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

A) la manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per l'edificabilità dei suoli"), e 11, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica");

B) la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ("Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare");

C) la manifesta inammissibilità in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 ("Norme per accelerare l'edilizia popolare") convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, e 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ("Norme per l'edilizia popolare"), sollevate con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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