Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1988

Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
262/1988
Data di deposito
3 marzo 1988
Data di decisione
24 febbraio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:262

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, legge n. 865 del 22 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 10524

In materia di indennita` di espropriazione, relativamente alla determinazione dei criteri per un giusto ristoro dell'espropria- to, non puo` non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalita` legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte costituzionalmente obbligate. Tali scelte non si ravvisano in ordine alla questione di legittimita` costituzio- nale - che e` dichiarata percio` manifestamente inammissibile - dell'art. 17, secondo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, de- nunziato - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - nella parte in cui prevede che al mezzadro, cosi` come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una indennita` aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario. Peraltro, la valuta- zione, anche economica, di ricorrere alla procedura espropriativa e` rimessa all'iniziativa dell'espropriante e d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della procedura stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; Norme sulla espropriazione per pubblica utilità"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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