Corte costituzionale
Ordinanza n. 262/1988
Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 262/1988
- Data di deposito
- 3 marzo 1988
- Data di decisione
- 24 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 2, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 10524
In materia di indennita` di espropriazione, relativamente alla determinazione dei criteri per un giusto ristoro dell'espropria- to, non puo` non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalita` legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte costituzionalmente obbligate. Tali scelte non si ravvisano in ordine alla questione di legittimita` costituzio- nale - che e` dichiarata percio` manifestamente inammissibile - dell'art. 17, secondo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, de- nunziato - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - nella parte in cui prevede che al mezzadro, cosi` come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una indennita` aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario. Peraltro, la valuta- zione, anche economica, di ricorrere alla procedura espropriativa e` rimessa all'iniziativa dell'espropriante e d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della procedura stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; Norme sulla espropriazione per pubblica utilità"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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