Corte costituzionale

Ordinanza n. 227/1988

Corte cost., ord. 25 febbraio 1988, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
227/1988
Data di deposito
25 febbraio 1988
Data di decisione
11 febbraio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
  • art. 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
  • art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
  • art. 28, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 10480

E' priva di rilevanza - e, come tale, manifestamente inammissi- bile - la questione di legittimita` costituzionale il cui even- tuale accoglimento non potrebbe spiegare alcun concreto effetto sul giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 21 e 53, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicita` ideolo- gica effettuate a cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza fini di lucro. La controversia oggetto del giudizio a quo riguardava, peraltro, l'affissione di manife- sti in spazi non di pertinenza del privato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"), nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuate a cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza fini di lucro, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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