Corte costituzionale
Ordinanza n. 227/1988
Corte cost., ord. 25 febbraio 1988, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 227/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 28, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10480
E' priva di rilevanza - e, come tale, manifestamente inammissi- bile - la questione di legittimita` costituzionale il cui even- tuale accoglimento non potrebbe spiegare alcun concreto effetto sul giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 21 e 53, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicita` ideolo- gica effettuate a cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza fini di lucro. La controversia oggetto del giudizio a quo riguardava, peraltro, l'affissione di manife- sti in spazi non di pertinenza del privato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"), nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuate a cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza fini di lucro, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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