Corte costituzionale
Ordinanza n. 203/1988
Corte cost., ord. 18 febbraio 1988, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 203/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 novembre 1972
- art. 41, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 novembre 1972
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10435
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza - non essendo comunque oggettivamente influente ai fini del giudizio a quo - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui stabiliscono, il primo che la nullita` o l'annullabilita` dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo la restituzione dell'imposta pagata, nella parte eccedente la misura fissa, nel caso ivi previsto ed il secondo che, anche fra gli atti dell'Autorita` giudiziaria, la base imponibile e` correlata dall'applicazione, in via generale, dei criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione.
Massima n. 10436
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui stabilisce che il tributo del registro applicato sul provvedimento giudiziario, anche se ancora impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio o rimborso in base a sentenza definitiva. Infatti, con precedente sentenza, e` stato escluso il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale gia` imponeva la tassazione di un atto soggetto a registrazione, anche se costituito da sentenze suscettibili di gravame. - cfr. S. n. 198/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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