Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/1988

Corte cost., ord. 18 febbraio 1988, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
203/1988
Data di deposito
18 febbraio 1988
Data di decisione
10 febbraio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 novembre 1972
  • art. 41, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 novembre 1972
  • art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 10435

E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza - non essendo comunque oggettivamente influente ai fini del giudizio a quo - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui stabiliscono, il primo che la nullita` o l'annullabilita` dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo la restituzione dell'imposta pagata, nella parte eccedente la misura fissa, nel caso ivi previsto ed il secondo che, anche fra gli atti dell'Autorita` giudiziaria, la base imponibile e` correlata dall'applicazione, in via generale, dei criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione.

Massima n. 10436

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui stabilisce che il tributo del registro applicato sul provvedimento giudiziario, anche se ancora impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio o rimborso in base a sentenza definitiva. Infatti, con precedente sentenza, e` stato escluso il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale gia` imponeva la tassazione di un atto soggetto a registrazione, anche se costituito da sentenze suscettibili di gravame. - cfr. S. n. 198/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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