Corte costituzionale
Ordinanza n. 200/1988
Corte cost., ord. 18 febbraio 1988, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 200/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge n. 39 del 26 febbraio 1977
- art. 8, legge n. 526 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 10432
La disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 526/1982 ha introdotto il meccanismo di un unico contributo, determinato in ragione percentuale sull'intero monte premi e sostitutivo delle precedenti azioni di rivalsa (spettanti nel previgente regime all'ente erogatore, a favore del danneggiato da sinistro stradale, di prestazioni sanitarie facenti carico al Servizio sanitario): essa non concreta affatto l'imposizione di una contribuzione non determinata con legge - come tale lesiva dell'art. 23 della Costituzione - bensi` si limita a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto dell'assicurazione, con finalita` di snellimento rispetto alle procedure di rivalsa. Il contributo in argomento non e` una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all'assicurato, bensi` una mera componente tariffaria determinata annualmente sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario nazionale, sentita l'organizzazione sinda- cale di categoria degli assicuratori. Ne` e` configurabile, in base alla stessa disposizione, una disparita` di trattamento della assicurazione della responsabilita` civile da circolazione rispet- to al generale regime della responsabilita` civile, giacche` la dimensione quantitativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti giustifica, all'evidenza, la disciplina peculiare e differenziata. (Manifesta infondatezza delle questio- ni di legittimita` costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costi- tuzione, e dall'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977 n. 39 - erroneamente richiamato nell'ordinanza di rinvio - in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ("Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia"), sollevata dal Pretore di Monza e dal Giudice conciliatore di Arcore, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), sollevata dal Giudice conciliatore di Arcore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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