Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1988

Corte cost., ord. 18 febbraio 1988, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
200/1988
Data di deposito
18 febbraio 1988
Data di decisione
10 febbraio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, legge n. 39 del 26 febbraio 1977
  • art. 8, legge n. 526 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 10432

La disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 526/1982 ha introdotto il meccanismo di un unico contributo, determinato in ragione percentuale sull'intero monte premi e sostitutivo delle precedenti azioni di rivalsa (spettanti nel previgente regime all'ente erogatore, a favore del danneggiato da sinistro stradale, di prestazioni sanitarie facenti carico al Servizio sanitario): essa non concreta affatto l'imposizione di una contribuzione non determinata con legge - come tale lesiva dell'art. 23 della Costituzione - bensi` si limita a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto dell'assicurazione, con finalita` di snellimento rispetto alle procedure di rivalsa. Il contributo in argomento non e` una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all'assicurato, bensi` una mera componente tariffaria determinata annualmente sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario nazionale, sentita l'organizzazione sinda- cale di categoria degli assicuratori. Ne` e` configurabile, in base alla stessa disposizione, una disparita` di trattamento della assicurazione della responsabilita` civile da circolazione rispet- to al generale regime della responsabilita` civile, giacche` la dimensione quantitativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti giustifica, all'evidenza, la disciplina peculiare e differenziata. (Manifesta infondatezza delle questio- ni di legittimita` costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costi- tuzione, e dall'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977 n. 39 - erroneamente richiamato nell'ordinanza di rinvio - in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ("Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia"), sollevata dal Pretore di Monza e dal Giudice conciliatore di Arcore, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), sollevata dal Giudice conciliatore di Arcore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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