Corte costituzionale
Ordinanza n. 197/1988
Corte cost., ord. 18 febbraio 1988, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 197/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 184, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
- art. 181, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
- art. 182, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
- art. 180, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
Parametri
Massime
Massima n. 10429
Rientra negli esclusivi compiti del legislatore l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti impartiti presso le Facolta` universitarie, nonche` la scelta tra piu` so- luzioni possibili circa l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel corso della carriera militare, ai requisiti occorrenti per l'esercizio dell'attivita` professionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 - sollevate in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost. - in quanto dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare di ottenere l'abi- litazione all'esercizio della professione d'ingegnere senza es- sere in possesso di laurea e senza aver sostenuto l'esame di Stato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"), sollevate dal Pretore di Novara e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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