Corte costituzionale
Ordinanza n. 176/1988
Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 176/1988
- Data di deposito
- 11 febbraio 1988
- Data di decisione
- 28 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 71, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 72, ultimo co., regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 73, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 10391
Nell'interesse alla conservazione dell'unita` familiare (art. 29 Cost.), il cognome dei figli legittimi deve essere prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che a questi sia esteso ope legis e non gia` scelto dai genitori in sede di formazione dell'atto di nascita (come il prenome). Tuttavia, la sostituzione della regola vigente - che prevede l'attribuzione esclusiva del cognome paterno - con un criterio diverso, piu` rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due princi`pi sanciti dallo stesso art. 29 Cost., sarebbe possibile e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, ma, tale innovazione essendo questione di politica e di tecnica legislativa, rientra nella competenza esclusiva del conditor iuris. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 71, 72, ulti- mo comma, e 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. - nella parte in cui "non prevedono e consentono ai genitori la facolta` di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo me- diante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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