Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1988

Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
176/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 71, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
  • art. 72, ultimo co., regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
  • art. 73, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 10391

Nell'interesse alla conservazione dell'unita` familiare (art. 29 Cost.), il cognome dei figli legittimi deve essere prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che a questi sia esteso ope legis e non gia` scelto dai genitori in sede di formazione dell'atto di nascita (come il prenome). Tuttavia, la sostituzione della regola vigente - che prevede l'attribuzione esclusiva del cognome paterno - con un criterio diverso, piu` rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due princi`pi sanciti dallo stesso art. 29 Cost., sarebbe possibile e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, ma, tale innovazione essendo questione di politica e di tecnica legislativa, rientra nella competenza esclusiva del conditor iuris. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 71, 72, ulti- mo comma, e 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. - nella parte in cui "non prevedono e consentono ai genitori la facolta` di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo me- diante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze