Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/1988

Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
175/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:175

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, legge n. 459 del 8 agosto 1972
  • art. 7, decreto-legge n. 287 del 1° luglio 1972

Parametri

Massime

Massima n. 10390

La discrezionalita` nell'applicazione della legge puo` tutt'al piu` dar luogo a disparita` di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza; ne`, peraltro, comporta violazione del principio di legalita` della pena, la circostanza che nel caso di pene proporzionali, l'entita` della sanzione possa in concreto dipendere dall'epoca di accertamento e contestazione del reato, se la sanzione stessa sia in astratto determinata con precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento antigiuridico del reo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art.7, d.l. 1 luglio 1972, n. 287, introdotto con l'articolo unico della l. 8 agosto 1972, n. 459, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost. - nella parte in cui prevede, relativamente alla contravvenzione di omessa comunica- zione del licenziamento entro quattro giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la pena dell'ammenda, proporzionale per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo). - v. S. n. 114/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287, introdotta con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Pretore di Latina con ordinanza dell'8 aprile 1983 (r.o. 482/83).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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