Corte costituzionale
Ordinanza n. 175/1988
Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 175/1988
- Data di deposito
- 11 febbraio 1988
- Data di decisione
- 28 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:175
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 459 del 8 agosto 1972
- art. 7, decreto-legge n. 287 del 1° luglio 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10390
La discrezionalita` nell'applicazione della legge puo` tutt'al piu` dar luogo a disparita` di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza; ne`, peraltro, comporta violazione del principio di legalita` della pena, la circostanza che nel caso di pene proporzionali, l'entita` della sanzione possa in concreto dipendere dall'epoca di accertamento e contestazione del reato, se la sanzione stessa sia in astratto determinata con precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento antigiuridico del reo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art.7, d.l. 1 luglio 1972, n. 287, introdotto con l'articolo unico della l. 8 agosto 1972, n. 459, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost. - nella parte in cui prevede, relativamente alla contravvenzione di omessa comunica- zione del licenziamento entro quattro giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la pena dell'ammenda, proporzionale per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo). - v. S. n. 114/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287, introdotta con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Pretore di Latina con ordinanza dell'8 aprile 1983 (r.o. 482/83).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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