Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/1988
Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/1988
- Data di deposito
- 19 gennaio 1988
- Data di decisione
- 13 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, e ss., delibera legislativa Regione Lombardia del 24 febbraio 1983
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 10182
E' manifestamente inammissibile la censura che sia formulata per la prima volta nel ricorso proposto dallo Stato in via principale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - degli artt. 1 e seguenti della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983 con riferimento al sistema di valutazione dell'anzianita` del personale regionale ai fini della progressione economica). - cfr. S. n. 72/1985.
Massima n. 10183
Le disposizioni relative alla valutazione dell'anzianita` dei dipendenti regionali ai fini della progressione economica non si pongono in contrasto con i c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, da considerarsi quale mero fatto politico che lascia integro il potere della Regione di disciplinare autonomamente, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere; ne` tanto meno ledono il principio contenuto nell'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che fa riferimento al trattamento economico complessivo del personale regionale e non alle singole voci di esso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. - degli artt. 1 e seguenti della legge della Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983). - cfr. S.nn. 217/1987. - cfr. S.nn. 133/1975, 290/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, recante "Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale regionale", sollevata, per violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di costituzionalità della medesima legge regionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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