Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/1988

Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
149/1988
Data di deposito
2 febbraio 1988
Data di decisione
27 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:149

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10348

Fino a quando lo Stato non riterra` di disciplinarne l'esercizio richiedendo una speciale abilitazione, la "chiropratica" costi- tuisce un lavoro professionale tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (ex art. 35, primo comma, Cost.) ed iniziativa privata libera (ex art. 41 Cost.); pertanto l'art. 348 cod. pen. (che punisce l'esercizio abusivo di una professione per la quale e` richiesta una speciale abilitazione dello Stato) risulta asso- lutamente inapplicabile nel giudizio a quo ed irrilevante la questione che in tal caso lo concerne. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 348 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen., sollevata dal Pretore di Catania con ordinanza 10 luglio 1985 in riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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