Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1988

Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
143/1988
Data di deposito
2 febbraio 1988
Data di decisione
27 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 170, codice penale militare di pace
  • art. 169, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 10342

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che sia stata gia` dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 52 Cost. - degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari). - cfr. S. n. 280/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 14 luglio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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