Corte costituzionale
Ordinanza n. 143/1988
Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 143/1988
- Data di deposito
- 2 febbraio 1988
- Data di decisione
- 27 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, codice penale militare di pace
- art. 169, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 10342
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che sia stata gia` dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 52 Cost. - degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari). - cfr. S. n. 280/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 14 luglio 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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