Corte costituzionale
Ordinanza n. 121/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 121/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 698 del 23 dicembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 10303
La fonte della disciplina sostanziale del trattamento di fine servizio del personale gia` appartenente al soppresso ente pubblico O.N.M.I., ancorche` richiamata dalla norma denunziata, non assume per cio` carattere di legge formale, ma resta pur sempre di natura regolamentare, e, come tale, sottratta al sindacato di costituzionalita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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