Corte costituzionale

Ordinanza n. 1151/1988

Corte cost., ord. 29 dicembre 1988, n. 1151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
1151/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 628 del 22 luglio 1961
  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 19 marzo 1955
  • art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 19 marzo 1955
  • art. 3, comma 1, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 19 marzo 1955
  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 2, comma 1, legge n. 638 del 11 novembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 15640

Non lede il diritto di difesa la mancata previsione a favore dell'imprenditore, delle garanzie difensive di cui agli artt. 304- bis, ter, quater, cod. proc. pen., in occasione dello svolgimento, da parte degli ispettori del lavoro, delle attivita' di accertamento ed investigazione ad essi affidate ( in particolare, dagli artt. 3, primo e secondo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), trattandosi di attivita' che si distinguono nettamente da quelle di polizia giudiziaria, giacche' rientrano nell'ambito della " vigilanza amministrativa " e, come tali, per un aspetto, assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato ad "ogni cittadino" sottoposto "ad atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale", mentre, per un altro, risultano carenti del presupposto perche' venga in discussione il diritto costituzionale di cui trattasi. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo e secondo comma, l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, ed 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). - S. n. 10/1971.

Massima n. 15641

Manifesta inammissibilita' della questione perche' erroneamente proposta nei confronti di norma ad essa estranea.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), e dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 12 novembre 1986;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Fermo con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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