Corte costituzionale
Ordinanza n. 1051/1988
Corte cost., ord. 30 novembre 1988, n. 1051
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1051/1988
- Data di deposito
- 30 novembre 1988
- Data di decisione
- 22 novembre 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1051
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, nn.2,4,6,8, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 13022
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' dell'art. 8, comma primo, nn. 2, 4, 6, 8 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede che le quote esenti e el aliquote progressive siano aggiornate ai valori corrispondenti al momento in cui insorge l'obbligo della denuncia, in quanto, come gia' affermato, in ordine al fenomeno dell'inflazione, anche in materia tributaria, le scelte politiche del legislatore sono discrezionali ed insindacabili. - S. n. 126/1979; O. n. 172/1988
Massima n. 13024
E' manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione - la questione di legittimita' dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilita' di graduare la sanzione, in relazione al ritardo con cui il contribuente assolve l'obbligo della denuncia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e 8 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria") e 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 ("Istituzione dell'imposta comune sull'incremento di valore degli immobili"), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze