Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1987

Corte cost., sent. 3 aprile 1987, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1987
Data di deposito
3 aprile 1987
Data di decisione
26 marzo 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:98

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1972
  • art. 5, legge n. 485 del 11 agosto 1972
  • art. 4, legge n. 114 del 16 aprile 1974
  • decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
  • art. 15, legge n. 114 del 16 aprile 1974
  • art. 22, comb.disp., legge n. 903 del 21 luglio 1965
  • art. 9, legge n. 533 del 11 agosto 1973
  • art. 152, codice di procedura civile (disp. att.)

Parametri

Massime

Massima n. 4150

Dall'interpretazione letterale e logica delle norme di previsione succedutesi in materia (L. n. 903 del 1965, artt. 21 e 22; L. n. 153 del 1969, artt. 44 e 46; L. n. 485 del 1972, art. 5; D.L. n. 30 del 1974, artt. 4, 15 e 16) si desume che e` stata gradualmente attuata la parita` di trattamento tra i titolari di pensione diretta ed i titolari di pensione indiretta o di riversibilita` in punto di concessione prima delle quote di maggiorazione e poi degli assegni familiari di queste sostitutivi: tale interpretazione e` del resto quella effettuata dai giudici di merito e, di recente, anche dalla Cassazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, del combinato disposto degli artt. 4 e 15 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, conv. in L. 16 aprile 1974, n. 114, dell'art. 5 del D.L. 30 giugno 1972 n. 267, conv. in L. 11 agosto 1972, n. 485 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, denunziato - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto risulta negato ai titolari di pensione indiretta o di riversibilita`, il diritto agli assegni familiari per i figli di eta` compresa tra i diciotto e i ventuno anni, occupati come apprendisti).

Massima n. 4151

Gli assegni familiari costituiscono una prestazione previdenziale cui il lavoratore o i suoi superstiti hanno diritto. Anche nel giudizio che i beneficiari sono costretti ad instaurare per ottenere gli assegni o, in genere, per dirimere un'eventuale contestazione - sempre che la lite non sia temeraria o manifestamente infondata - trova applicazione il beneficio dell'esonero dal pagamento delle spese processuali, di cui all'art. 152 delle disp. att. cod.proc.civ., ricorrendo nel caso, la stessa 'ratio' di tale norma: quella di garantire al lavoratore la tutela giudiziale della sua fondata pretesa al conseguimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali mediante l'esonero del pagamento delle predette spese, in caso di soccombenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 152, disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533, denunziato in base all'assunto che il beneficio ivi previsto, dell'esonero del pagamento delle spese processuali, non sarebbe applicabile se il lavoratore si trovi nella posizione di convenuto ovvero nei casi in cui il giudizio abbia ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali non riferibili ad un soggetto qualificabile come lavoratore). - S. nn. 23/1973 e 60/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale:

a) del combinato disposto degli artt. 4 e 15 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, dell'art. 5 del d.l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972 n. 485 e dell'art. 22 legge 21 luglio 1965 n. 903;

b) dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo novellato con l'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533; sollevate dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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