Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1987
Corte cost., sent. 3 aprile 1987, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1987
- Data di deposito
- 3 aprile 1987
- Data di decisione
- 26 marzo 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:97
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4148
La prevalenza (ex art. 9, comma primo, L.n. 689 del 1981) della 'lex specialis' amministrativa statale rispetto alla norma penale esclude definitivamente l'applicabilita` di quest'ultima, di talche`, ove il medesimo fatto sia amministrativamente sanzionato anche da una legge regionale, non puo` verificarsi il concorso apparente tra norma penale e norma amministrativa, sia essa di fonte statale ovvero regionale. Peraltro, la relazione intercorrente fra le ipotesi di esercizio abusivo della caccia - amministrativamente sanzionate dall'art. 31, L. n. 968 del 1977 e dalla L. reg. Sic. n. 37 del 1971 - e la fattispecie di furto di selvaggina ('ex' art. 624 cod.pen.), non e` di specialita`, ma di "interferenza"; onde, nel caso, non si verifica concorso apparente, ma concorso effettivo di illeciti, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale in via cumulativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, per alcune condotte di caccia valutabili penalmente come furto di selvaggina, detrminerebbe l'applicazione di una mera sanzione amministrativa o, invece, di una sanzione penale, a seconda che il fatto sia commesso in violazione della legge n. 968 del 1977 ovvero della legge reg. Sic. n. 37 del 1981).
Massima n. 4149
L'insussistenza di un rapporto di specialita` fra l'esercizio abusivo della caccia, amministrativamente sanzionato dall'art. 31, L.n. 968 del 1977, ed il delitto di furto, determina la concorrente applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale nel caso in cui la condotta delittuosa integri altresi` gli estremi dell'illecito amministrativo in base alle norme sulla caccia, restando cosi` esclusa, nella fattispecie, l'operativita` dell'art. 9, comma primo, L.24 novembre 1981 n. 689. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 9, comma primo, cit., in quanto al furto di selvaggina non avvenuto nell'esercizio della caccia sarebbe applicabile la pena ex art. 624 cod.pen., mentre a quello avvenuto nell'esercizio abusivo della caccia sarebbe applicabile - in base al principio di specialita` enunciato dalla norma censurata - la sola sanzione amministrativa di cui all'art. 31, L.n. 968 cit.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 proposte, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle ordinanze del Tribunale di Agrigento n. 1296/84; del giudice istruttore presso lo stesso Tribunale nn. 126/85; 251/85; 252/85; 280/85; 282/85; 283/85; 453/85; 452/85; 281/85; 324/85; 325/85; 455/85; 454/85; 621/85; 622/85; e del Tribunale di Cuneo n. 983/84.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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