Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1987

Corte cost., sent. 3 aprile 1987, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/1987
Data di deposito
3 aprile 1987
Data di decisione
26 marzo 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:97

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4148

La prevalenza (ex art. 9, comma primo, L.n. 689 del 1981) della 'lex specialis' amministrativa statale rispetto alla norma penale esclude definitivamente l'applicabilita` di quest'ultima, di talche`, ove il medesimo fatto sia amministrativamente sanzionato anche da una legge regionale, non puo` verificarsi il concorso apparente tra norma penale e norma amministrativa, sia essa di fonte statale ovvero regionale. Peraltro, la relazione intercorrente fra le ipotesi di esercizio abusivo della caccia - amministrativamente sanzionate dall'art. 31, L. n. 968 del 1977 e dalla L. reg. Sic. n. 37 del 1971 - e la fattispecie di furto di selvaggina ('ex' art. 624 cod.pen.), non e` di specialita`, ma di "interferenza"; onde, nel caso, non si verifica concorso apparente, ma concorso effettivo di illeciti, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale in via cumulativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, per alcune condotte di caccia valutabili penalmente come furto di selvaggina, detrminerebbe l'applicazione di una mera sanzione amministrativa o, invece, di una sanzione penale, a seconda che il fatto sia commesso in violazione della legge n. 968 del 1977 ovvero della legge reg. Sic. n. 37 del 1981).

Massima n. 4149

L'insussistenza di un rapporto di specialita` fra l'esercizio abusivo della caccia, amministrativamente sanzionato dall'art. 31, L.n. 968 del 1977, ed il delitto di furto, determina la concorrente applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale nel caso in cui la condotta delittuosa integri altresi` gli estremi dell'illecito amministrativo in base alle norme sulla caccia, restando cosi` esclusa, nella fattispecie, l'operativita` dell'art. 9, comma primo, L.24 novembre 1981 n. 689. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 9, comma primo, cit., in quanto al furto di selvaggina non avvenuto nell'esercizio della caccia sarebbe applicabile la pena ex art. 624 cod.pen., mentre a quello avvenuto nell'esercizio abusivo della caccia sarebbe applicabile - in base al principio di specialita` enunciato dalla norma censurata - la sola sanzione amministrativa di cui all'art. 31, L.n. 968 cit.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 proposte, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle ordinanze del Tribunale di Agrigento n. 1296/84; del giudice istruttore presso lo stesso Tribunale nn. 126/85; 251/85; 252/85; 280/85; 282/85; 283/85; 453/85; 452/85; 281/85; 324/85; 325/85; 455/85; 454/85; 621/85; 622/85; e del Tribunale di Cuneo n. 983/84.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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