Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1987
Corte cost., sent. 31 marzo 1987, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1987
- Data di deposito
- 31 marzo 1987
- Data di decisione
- 25 marzo 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 26 luglio 1973
Parametri
- art. 13, Costituzione
- art. 14, Costituzione
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 4137
La Costituzione (artt. 14 e 13) riserva alla giurisdizione la piu` ampia interferenza pubblica (ispezioni, perquisizioni, sequestri) nella sfera del domicilio (nel cui concetto costituzionalistico rientra anche l'autovettura), mentre limita la competenza amministrativa alle immissioni che abbiano semplice natura ricognitiva, come "accertamenti ed "ispezioni" e solo in relazione agli specifici interessi della sanita`, incolumita` pubblica, economia e del fisco, cosi` come regolati da leggi speciali, tra i quali, peraltro, non rientra, quello ecologico. A tali principi deve rispetto, in virtu` degli artt. 4 e 8 n. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche la Provincia di Trento, alla quale non e` quindi consentito violare la riserva di giurisdizione contenuta negli artt. 13 e 14 Cost., attribuendo ad organi di polizia amministrativa (nella specie: guardie ecologiche) il potere di ispezionare i luoghi tutelati dal citato art. 14, tranne l'ipotesi eccezionale di necessita` ed urgenza di cui al precedente art. 13, comma terzo, per la quale e` comunque previsto l'intervento dell'Autorita` giudiziaria. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 luglio 1973, n. 18, nella parte in cui prevede l'intimazione all'apertura anche di mezzi di trasporto che costituiscono luoghi di privata dimora.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 luglio 1973 n. 18 (Norme per la disciplina della raccolta dei funghi), nella parte in cui prevede l'intimazione all'apertura anche di mezzi di trasporto che costituiscono luoghi di privata dimora.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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