Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1987
Corte cost., sent. 27 marzo 1987, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1987
- Data di deposito
- 27 marzo 1987
- Data di decisione
- 24 marzo 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:80
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre 1970
- art. 12, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
- legge n. 766 del 30 novembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 4127
L'oggetto del giudizio di legittimita` costituzionale va determinato unicamente in base alle questioni prospettate dal giudice a quo, cosicche` domande diverse o aggiuntive proposte dalle parti private non possono essere prese in esame. - S.nn. 239/1984; 27/1978.
Massima n. 4128
E' ius receptum che decisioni additive sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di valutazioni discrezionali, ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalita`; mentre ove si profili una pluralita` di soluzioni, non e` luogo all'intervento della Corte, spettando le relative scelte unicamente al legislatore. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilita` della richiesta declaratoria di illegittimita` della normativa impugnata, al fine di prevedere per i professori universitari, delle classi dalla seconda alla quinta, retribuzioni pari a quelle derivanti dall'impiego di un nuovo "moltiplicatore", costituito dal valore risultante dalla divisione di 14.000.000 per 825; poiche` tale soluzione non puo` essere tratta come conseguenza logica e necessitata della sentenza (n. 219/1975) - in virtu` della quale i professori della classe retributiva piu` alta hanno beneficiato di miglioramenti retributivi - e avendo la stessa precitata sentenza lasciato al legislatore ampio margine di intervento al riguardo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 12 D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in Legge 30 novembre 1973, n. 766, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. nn. 109/1986, 39/1986; 194/1984. - S. n. 219/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo) e dell'art. 12 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università) conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze