Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1987

Corte cost., sent. 27 marzo 1987, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1987
Data di deposito
27 marzo 1987
Data di decisione
24 marzo 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:80

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre 1970
  • art. 12, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
  • legge n. 766 del 30 novembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 4127

L'oggetto del giudizio di legittimita` costituzionale va determinato unicamente in base alle questioni prospettate dal giudice a quo, cosicche` domande diverse o aggiuntive proposte dalle parti private non possono essere prese in esame. - S.nn. 239/1984; 27/1978.

Massima n. 4128

E' ius receptum che decisioni additive sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di valutazioni discrezionali, ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalita`; mentre ove si profili una pluralita` di soluzioni, non e` luogo all'intervento della Corte, spettando le relative scelte unicamente al legislatore. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilita` della richiesta declaratoria di illegittimita` della normativa impugnata, al fine di prevedere per i professori universitari, delle classi dalla seconda alla quinta, retribuzioni pari a quelle derivanti dall'impiego di un nuovo "moltiplicatore", costituito dal valore risultante dalla divisione di 14.000.000 per 825; poiche` tale soluzione non puo` essere tratta come conseguenza logica e necessitata della sentenza (n. 219/1975) - in virtu` della quale i professori della classe retributiva piu` alta hanno beneficiato di miglioramenti retributivi - e avendo la stessa precitata sentenza lasciato al legislatore ampio margine di intervento al riguardo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 12 D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in Legge 30 novembre 1973, n. 766, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. nn. 109/1986, 39/1986; 194/1984. - S. n. 219/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo) e dell'art. 12 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università) conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze