Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1987

Corte cost., sent. 5 marzo 1987, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1987
Data di deposito
5 marzo 1987
Data di decisione
26 febbraio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 30 del 1° febbraio 1978
  • tabelle, legge del 1° febbraio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 4104

La formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori - comprese nella piu` generale tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35,commi primo e secondo, Cost.) - si prospettano, anche letteralmente, con una portata cosi` ampia da non consentire di trarne immediati criteri di risoluzione dei singoli problemi nell'area del rapporto di lavoro, quali quelli inerenti alla diretta assegnazione e allo specifico inserimento di personale in tabelle all'uopo predisposte. - cfr. S. n. 10/1980.

Massima n. 4105

La norma che dispone l'inquadramento al sesto livello dei soli addetti ai pubblici servizi di trasporto pervenuti alla qualifica di "operaio provetto" previo superamento dell'apposito esame, ed ascrive all'inferiore settimo livello quelli pervenuti alla medesima qualifica per anzianita` , risulta "non di bastevole ragionevolezza" nei riguardi di coloro che, per accertata responsabilita` del datore di lavoro, non siano stati posti in grado di sostenere la suddetta prova d'esame. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 1 febbraio 1978, n. 30, nella parte in cui le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello 6^) dell'operaio provetto promosso per anzianita`, limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati - in epoca anteriore al 1^ gennaio 1978 - nella qualifica senza aver potuto partecipare, per responsabilita` riferita da giudicato esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa.

Massima n. 4106

Gli addetti ai pubblici servizi di trasporto che non avevano ancora acquisito, al momento dell'entrata in vigore della L.n. 30 del 1978, il diritto alla qualifica di "bigliettaio scelto", versavano in una posizione di mera aspettativa, ben diversa - e, pertanto, non assimilabile ai fini del migliore inquadramento - rispetto ai soggetti che la qualifica stessa avevano gia` maturato e conseguito; del resto, ogni regolamentazione dell'inquadramento di personale in una nuova struttura implica scelte operative transitorie rimesse, nell'ambito di coerenti apprezzamenti, alla discrezionalita` legislativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 1 febbraio 1978, n. 30, nella parte in cui, accorpando le preesistenti qualifiche di "bigliettaio" e di "bigliettaio scelto" nell'unico livello - il nono - di bigliettaio, dispone peraltro l'assegnazione 'ad personam' del superiore livello ottavo, sino ad esaurimento, ai soli agenti gia` in servizio con la qualifica di "bigliettaio scelto").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 1° febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) nella parte in cui le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello 6°) dell'operaio provetto promosso per anzianità, limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati - in epoca anteriore al 1° gennaio 1978 - nella qualifica senza aver potuto partecipare, per responsabilità riferita da giudicato esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma della predetta legge 1° febbraio 1978, n. 30 sub nota 3 delle relative tabelle, sollevata dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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