Corte costituzionale

Sentenza n. 641/1987

Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 641

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
641/1987
Data di deposito
30 dicembre 1987
Data di decisione
17 dicembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:641

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 2, legge n. 349 del 8 luglio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 3991

Nell'ordinamento il giudice dei diritti soggettivi e` il giudice ordinario, tranne le eccezioni legislativamente stabilite e poiche` in applicazione dell'art. 103 spetta al legislatore la determinazione della sfera di giurisdizione dei giudici (ordinario, amministrativo, contabile, militare ecc.), nella 'interpositio' del legislatore deve quindi individuarsi il limite funzionale delle attribuzioni giudicanti della Corte dei conti. Pertanto la scelta operata dal legislatore a favore della giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento del danno ambientale risulta conforme al precetto costituzionale di cui all'art. 103, secondo comma. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 103, comma secondo, Cost. - dell'art. 18, comma secondo, Legge 8 luglio 1986, n. 349). - v. S.nn. 110/1970; 68/1971; 211/1972; 102/1977; 189/1984, 241/1984; 17/1985, 53/1985.

Massima n. 3993

L'attribuzione della materia del risarcimento del danno ambientale alla giurisdizione del giudice ordinario non comporta violazione dell'art. 25, comma primo, Cost., poiche` la Corte dei conti non e`, in ogni caso, il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici e in quanto la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale ma si forma anche a seguito di tutte quelle disposizioni di legge le quali possono anche derogare da tale competenza in base a criteri che ragionevolmente valutano i disparati interessi in gioco. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - dell'art. 18, comma secondo, Legge 8 luglio 1986, n. 349).

Massima n. 3994

La mancata attribuzione dell'esercizio dell'azione risarcitoria, in materia di danno ambientale, ad un organo imparziale, quale il Procuratore generale della Corte dei conti non reca lesione alle autonomie locali (art. 5 Cost.), poiche` gia` sussistono nell'ordi- namento rimedi atti ad assicurare la tutela ambientale e ad ovviare a lacune normative (ad es., la denuncia per omissione di atti di ufficio degli amministratori inerti, la legittimazione degli organi di vigilanza; la nomina di commissari 'ad acta', nonche` la stessa possibilita` di sostituzione degli amministratori responsabili ovvero la temporaneita` delle cariche pubbliche). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 5 Cost. - dell'art. 18, comma secondo, Legge 8 luglio 1986, n. 349).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986 n. 349 sollevata, in riferimento agli artt. 5, 25, primo comma, e 103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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