Corte costituzionale

Sentenza n. 616/1987

Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 616

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
616/1987
Data di deposito
30 dicembre 1987
Data di decisione
16 dicembre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:616

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3945

Il periodo di malattia, insorta durante le ferie, non puo' essere conteggiato nel congedo annuale retribuito in quanto sarebbe frustrato il principio della effettiva fruizione delle ferie stesse sancito dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione il quale comporta il diritto del lavoratore ad un congruo periodo di riposo al fine di ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro e partecipare piu' incisivamente alla vita familiare e culturale, finalita' cui e' interessato lo stesso datore di lavoro in vista di un maggior apporto di risultati all'attivita' d'impresa; ne' valgono, in senso contrario e nonostante la necessita' di un intervento del legislatore per la adozione di una disciplina di dettaglio, la sottrazione al controllo del datore di lavoro delle modalita' di fruizione delle ferie, la eventuale sovrapposizione di due cause di sospensione dell'attivita' di lavoro e la necessita' di considerare l'entita' della malattia e di effettuare i relativi controlli. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36, comma terzo, Cost., l'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze