Corte costituzionale
Sentenza n. 616/1987
Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 616
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 616/1987
- Data di deposito
- 30 dicembre 1987
- Data di decisione
- 16 dicembre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:616
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3945
Il periodo di malattia, insorta durante le ferie, non puo' essere conteggiato nel congedo annuale retribuito in quanto sarebbe frustrato il principio della effettiva fruizione delle ferie stesse sancito dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione il quale comporta il diritto del lavoratore ad un congruo periodo di riposo al fine di ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro e partecipare piu' incisivamente alla vita familiare e culturale, finalita' cui e' interessato lo stesso datore di lavoro in vista di un maggior apporto di risultati all'attivita' d'impresa; ne' valgono, in senso contrario e nonostante la necessita' di un intervento del legislatore per la adozione di una disciplina di dettaglio, la sottrazione al controllo del datore di lavoro delle modalita' di fruizione delle ferie, la eventuale sovrapposizione di due cause di sospensione dell'attivita' di lavoro e la necessita' di considerare l'entita' della malattia e di effettuare i relativi controlli. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36, comma terzo, Cost., l'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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