Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1987
Corte cost., sent. 19 gennaio 1987, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1987
- Data di deposito
- 19 gennaio 1987
- Data di decisione
- 14 gennaio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:6
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4008
La parita' dei coniugi e' il valore fondante il nuovo diritto di famiglia. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per lesione di detto principio, l'art.202, comma primo, cod.civ. (norma tuttora in vigore per le doti costituite precedentemente alla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975), nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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