Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1987

Corte cost., sent. 19 gennaio 1987, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1987
Data di deposito
19 gennaio 1987
Data di decisione
14 gennaio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:6

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4008

La parita' dei coniugi e' il valore fondante il nuovo diritto di famiglia. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per lesione di detto principio, l'art.202, comma primo, cod.civ. (norma tuttora in vigore per le doti costituite precedentemente alla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975), nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze